Basilea II
Particolarmente intensa, in questi ultimi anni, è stata la produzione legislativa, anche di provenienza europea, volta a riscrivere le norme che disciplinano il governo e la vita dei soggetti economici e, nello specifico, delle banche.
Tra le riforme di carattere radicale, destinate ad avere un impatto organizzativo molto forte sul sistema bancario, nonché sulle imprese utilizzatrici del credito, la più importante è certamente costituita dalla nuova disciplina di vigilanza derivante dall’accordo di Basilea, del quale viene di seguito ricostruito l’iter:
- con le Direttive del 14 giugno 2006 l’ordinamento comunitario ha fatto propri gli indirizzi espressi dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria nel documento relativo al Nuovo Accordo sul Capitale ("Basilea 2");
- in ambito nazionale, con il decreto legge approvato il 22 dicembre 2006 sono state apportate ai Testi unici bancario e della finanza le modifiche e le integrazioni necessarie a estendere le competenze regolamentari delle Autorità creditizie e ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, ha quindi adottato in via d'urgenza, in data 27 dicembre 2006, un decreto che reca i criteri generali della nuova disciplina.
Per dare attuazione al nuovo quadro normativo la Banca d'Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza con la circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007.
La struttura della nuova regolamentazione prudenziale si articola in TRE PILASTRI:
1. Requisiti Patrimoniali Minimi
2. Controllo prudenziale
3. Informativa al mercato
Primo Pilastro (requisiti patrimoniali minimi)
Prevede un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi), e, allo stesso tempo, permette l’uso di metodologie alternative per il calcolo dei rischi stessi.
Secondo pilastro (controllo prudenziale)
Introduce un processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, ICAAP, che richiede alla banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a far fronte ad ogni tipologia di rischio assunto con la gestione.
Inoltre promuove la collaborazione tra banche e Autorità di Vigilanza Nazionali chiamate a dare un giudizio sull’adeguatezza del controllo dei rischi approntato da ciascuna banca.
Terzo pilastro (Informativa al mercato)
Introduce l’obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative sulla propria adeguatezza patrimoniale, all’esposizione ai rischi ed alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, controllo e monitoraggio dei rischi stessi.