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30/04/2020
ABI Convenzioni Covid-19

online il sito con tutte le informazioni sull''emergenza Covid-19: emergenzacovid19.gruppoiccrea.it.

ANTICIPAZIONI CIG

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

CONVENZIONE ABI 30/03/2020

Soggetti ammessi

L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione al reddito, dipendenti di datori di lavoro che abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale.

Finalità dell'intervento

Anticipazione per il trattamento ordinario di integrazione salariale ex Covid 19 art. 19 DL 18/2020 e di cassa integrazione in deroga ex Covid 19 art. 22 DL 18/2020

Forma tecnica

Apertura di credito in conto corrente

Importo massimo finanziamento ottenibile

importo massimo (una tantum) pari a 1.400,00 euro per sospensioni lavorative di 9 settimane a zero ore.

Tale importo verrà riproporzionato nel caso di:

  • Durata della sospensione del rapporto di lavoro inferiore alle 9 settimane;
  • Rapporto di lavoro a tempo parziale

Durata Finanziamento

Durata finanziamento n. 7 mesi.

Condizioni economiche

Per la concessione dell’anticipazione, il cliente non dovrà corrispondere alcun onere alla Banca che pertanto non riceverà alcun compenso per le attività istruttorie e per la messa a disposizione dei fondi.

Documenti necessari per richiedere l’anticipazione

  • Ultima busta paga
  • Dichiarazione dell’azienda di aver proceduto all’inoltro della domanda di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 all’Ente competente (MOD SR41) o in alternativa l’allegato A3 per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale straordinario o B3 per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga
  • Richiesta di anticipazione CIG
  1. Allegato A1 per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario
  2. Allegato B1 per le richieste di anticipazione del trattamento salariale in deroga
  3. Lettera di impegno irrevocabile per autorizzare l’INPS ad effettuare l’accredito delle spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell’anticipazione
  • Allegato A2 per le richieste di anticipazione del trattamento salariale ordinario
  • Allegato B2 per le richieste di trattamento salariale in deroga
  • Copia del permesso di soggiorno (in caso di lavoratore straniero)

Allegati:

- foglio informativo nr 01 del 30.04.2020 Anticipazione CIG

- domanda di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 all’Ente competente (MOD SR41)

- allegato A3 - richiesta di anticipazione del trattamento di integrazione salariale straordinario

- allegato  B3 - richiesta di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga

- allegato A1 - richiesta di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario

- allegato A2  richiesta di anticipazione del trattamento salariale ordinario

- allegato B1- richiesta di anticipazione del trattamento salariale in deroga

- allegato B2 - richiesta di trattamento salariale in deroga

Misure di sostegno per privati per liberi professionisti e lavoratori autonomi

Accordo ABI – Associazioni dei Consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie a seguito dellìevento epidemiologico COVID19 21.04.2020

Presupposti di accesso alla misura e al fondo:

  • titolari di mutuo ipotecario su immobili non di lusso erogati prima del 31.01.2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasbarrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso al Fondo Gasbarrini;
  • titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale erogati a persone fisiche prima del 31.01.2020.

Requisiti per accedere alla misura (ovvero eventi che determinano la sospensione verificatisi entro i due anni antecedenti la richiesta di intervento:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato
  • cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, nr 03 c.p.c.;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficenza;
  • sospensione o riduzione, in base alle caratteristiche previste dall’Art. 1 comma 1 del DM 25.03.2020, dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito;
  • per i lavoratori autonomi o liberi professionisti una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 , in conseguenza alla chiusura o alla restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus

Finanziamenti esclusi

  • già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31.01.2020 ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso ;
  • che fruiscono di agevolazioni pubbliche;
  • per i quali sia stipulata una assicurazione a copertura del rischio purchè tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo stesso;
  • nella forma di operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazione di pagamento.

I clienti interessati, fino al 30.06.2020, possono richiedere:

  • la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate, per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, nel corso dell''esecuzione del contratto, con proroga del contratto di mutuo e delle garanzie di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Allegato:

 modulo per la richiesta di sospensione della quota capitale dei mutui ipotecari e dei prestiti chirografari a rimborso rateale