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01/04/2020
Misure Covid modulistica

online il sito con tutte le informazioni sull''emergenza Covid-19: emergenzacovid19.gruppoiccrea.it.

BCC di Castiglione, con il supporto del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, aderisce a tutte le azioni che il Governo ha individuato a sostegno dell’economia attraverso i decreti legge emanati.

Avremo la massima disponibilità e flessibilità con tutti i nostri clienti.

Non è necessario presentarsi in filiale, se avete necessità contattate la vostra filiale di riferimento: tutte le procedure potranno essere avviate a distanza ed è possibile scaricare la richiesta direttamente dall’azienda o da casa.

E’ stato attivato un servizio dedicato che consente la raccolta via PEC delle richieste di sospensione delle rate dei finanziamenti da parte delle PMI (Piccole e Medie Imprese, incluse le Micro): le imprese potranno richiedere la moratoria inviando la documentazione prevista via PEC a 08473.bcc@actaliscertymail.it

Tutti gli sforzi saranno tesi a non togliere liquidità alle imprese e alle famiglie in questo momento di emergenza.

Ora più che mai si rinnova la nostra vocazione per il territorio e il nostro impegno verso voi clienti per superare insieme e nel migliore dei modi possibili l’emergenza sanitaria che sta colpendo il Paese intero a causa del virus COVID-19.

Tutti i dettagli sono e saranno definiti in base ai decreti ministeriali e alle decisioni degli altri organi competenti ma la moratoria sarà comunque attivata solo per privati, lavoratori autonomi e imprese danneggiati da questa emergenza sanitaria.

  • Misure di sostegno per privati

(Art. 26 DL n. 9 del 02.03.2020 - Art. 54 DL n.18 del 17 marzo 2020)

(Fondo Gasparrini - Ministero dell''Economia e delle Finanze- Legge n. 244 del 24/12/2007)

Presupposti di accesso alla misura e al fondo:

  • titolari di mutuo per l’acquisto della Prima casa (esclusi immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.) , fino ad un importo massimo erogato di 400.000 euro, in ammortamento anche da meno di un anno dalla presentazione della domanda;
  • titolari di un mutuo con un ritardo nel pagamento delle rate non superiori a 90 giorni consecutivi;
  • che non fruiscano già di agevolazioni pubbliche o che non abbiano stipulato un’assicurazione a copertura del medesimo rischio per il quale si richiede la sospensione.

Requisiti per accedere alla misura e al Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • Morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
  • Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
  • Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione al meno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario.

I clienti interessati, fino al 18.12.2020, possono richiedere:

  • la sospensione del pagamento delle rate, per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi, nel corso dell''esecuzione del contratto, con proroga del contratto di mutuo e delle garanzie di un periodo eguale alla durata della sospensione.
  • l’intervento del Fondo di solidarietà, che sosterrà, in caso di ammissione, il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta, per i prossimi nove mesi, la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Allegato:

- MEF_ ModuloSospensioneMutui2020

 

 
  • Misure di sostegno per liberi professionisti e lavoratori autonomi

(Art. 54 DL n.18 del 17 marzo 2020)

(Fondo Gasparrini - Ministero dell''Economia e delle Finanze- Legge n. 244 del 24/12/2007)

Presupposti di accesso alla misura e al fondo:

  • titolari di mutuo per l’acquisto della Prima casa, fino ad un importo massimo erogato di 400.000 euro, in ammortamento anche da meno di un anno dalla presentazione della domanda;
  • titolari di un mutuo con un ritardo nel pagamento delle rate non superiori a 90 giorni consecutivi;
  • che non fruiscano già di agevolazioni pubbliche o che non abbiano stipulato un’assicurazione a copertura del medesimo rischio per il quale si richiede la sospensione.

Requisiti per accedere alla misura e al Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa:

  • lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 - 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

I clienti interessati, fino al 18.12.2020, possono richiedere:

  • la sospensione del pagamento delle rate, per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi, nel corso dell''esecuzione del contratto, con proroga del contratto di mutuo e delle garanzie di un periodo eguale alla durata della sospensione.
  • l’intervento del Fondo di solidarietà, che sosterrà, in caso di ammissione, il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta, per i prossimi nove mesi, la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Allegato:

- MEF_ ModuloSospensioneMutui2020

 
  • Misure di sostegno per P.M.I., Liberi Professionisti, Lavoratori autonomi, Ditte individuali

(Art. 56 DL n.18 del 17 marzo 2020)

Presupposto di accesso alla misura:

Le imprese, che siano classificate in bonis, che autocertifichino ai sensi dell’art. 46 - 47 DPR 445/2000:

  • di appartenere alle microimprese o piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia;

I clienti, che siano classificati in bonis, che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 - 47 DPR 445/2000:

  • di appartenere alla categoria dei ”Liberi Professionisti”, dei “Lavoratori autonomi” o delle “Ditte Individuali”.

Requisiti per accedere alla misura:

  • autocertificazione ai sensi degli artt. 46 - 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19

La clientela interessata può richiedere:

  • il mantenimento delle aperture di credito a revoca ivi inclusi fidi per anticipo fatture esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati , sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata (Art. 56 – lettera a) - DL n.18 del 17 marzo 2020);
  • la proroga fino al 30 settembre 2020 dei finanziamenti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 (Art. 56 – lettera b) - DL n.18 del 17 marzo 2020);
  • la sospensione, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, del pagamento delle rate in scadenza prima del 30 Settembre 2020, fino al 30 Settembre 2020, scegliendo tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale (Art. 56 – lettera c) - DL n.18 del 17 marzo 2020).

Allegato:

- Allegato 1._Richiesta P.M.I._Lib.Prof._Lav.Aut._Ditte Ind._Ex art. 56_DL 18 _2020_Autodichiarazione

Le domande di adesione alle misure di sospensione

dovranno essere inviate TRAMITE RACCOMANDATA A/R - PEC