online il sito con tutte le informazioni sull''emergenza Covid-19: emergenzacovid19.gruppoiccrea.it.
ANTICIPAZIONI CIG
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
CONVENZIONE ABI 30/03/2020
Soggetti ammessi |
L’anticipazione spetta ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione al reddito, dipendenti di datori di lavoro che abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale. |
Finalità dell'intervento |
Anticipazione per il trattamento ordinario di integrazione salariale ex Covid 19 art. 19 DL 18/2020 e di cassa integrazione in deroga ex Covid 19 art. 22 DL 18/2020 |
Forma tecnica |
Apertura di credito in conto corrente |
Importo massimo finanziamento ottenibile |
importo massimo (una tantum) pari a 1.400,00 euro per sospensioni lavorative di 9 settimane a zero ore. Tale importo verrà riproporzionato nel caso di:
|
Durata Finanziamento |
Durata finanziamento n. 7 mesi. |
Condizioni economiche |
Per la concessione dell’anticipazione, il cliente non dovrà corrispondere alcun onere alla Banca che pertanto non riceverà alcun compenso per le attività istruttorie e per la messa a disposizione dei fondi. |
Documenti necessari per richiedere l’anticipazione |
|
Allegati:
- foglio informativo nr 01 del 30.04.2020 Anticipazione CIG
- domanda di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19 all’Ente competente (MOD SR41)
- allegato A3 - richiesta di anticipazione del trattamento di integrazione salariale straordinario
- allegato B3 - richiesta di anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga
- allegato A1 - richiesta di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario
- allegato A2 richiesta di anticipazione del trattamento salariale ordinario
- allegato B1- richiesta di anticipazione del trattamento salariale in deroga
- allegato B2 - richiesta di trattamento salariale in deroga
Misure di sostegno per privati per liberi professionisti e lavoratori autonomi
Accordo ABI – Associazioni dei Consumatori per la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie a seguito dellìevento epidemiologico COVID19 21.04.2020
Presupposti di accesso alla misura e al fondo:
- titolari di mutuo ipotecario su immobili non di lusso erogati prima del 31.01.2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasbarrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso al Fondo Gasbarrini;
- titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale erogati a persone fisiche prima del 31.01.2020.
Requisiti per accedere alla misura (ovvero eventi che determinano la sospensione verificatisi entro i due anni antecedenti la richiesta di intervento:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, nr 03 c.p.c.;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficenza;
- sospensione o riduzione, in base alle caratteristiche previste dall’Art. 1 comma 1 del DM 25.03.2020, dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito;
- per i lavoratori autonomi o liberi professionisti una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 , in conseguenza alla chiusura o alla restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
Finanziamenti esclusi
- già classificati a credito deteriorato o con rate impagate al 31.01.2020 ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso ;
- che fruiscono di agevolazioni pubbliche;
- per i quali sia stipulata una assicurazione a copertura del rischio purchè tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo stesso;
- nella forma di operazioni di credito verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le delegazione di pagamento.
I clienti interessati, fino al 30.06.2020, possono richiedere:
- la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate, per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi, nel corso dell''esecuzione del contratto, con proroga del contratto di mutuo e delle garanzie di un periodo eguale alla durata della sospensione.
Allegato: